Soggiorno con esercizio di attività lucrativa
Chi, durante il suo soggiorno in Svizzera, lavora o si trattiene in Svizzera per più di tre mesi, deve essere in possesso di un permesso dell’autorità cantonale competente in materia di migrazione. Si distingue tra permesso di soggiorno breve (inferiore all’anno), permesso di soggiorno (a tempo determinato) e permesso di domicilio (a tempo indeterminato).
La richiesta di permesso di soggiorno deve essere effettuata dal datore di lavoro in Svizzera presso l’autorità cantonale competente in materia di migrazione.
Dall’entrata in vigore degli accordi bilaterali (accordo bilaterale concernente la libera circolazione delle persone e revisione della convenzione istitutiva dell’AELS), per i cittadini dell’UE / AELS si applicano disposizioni diverse da quelle che valgono per le persone di altri Stati. I cittadini dei Paesi dell’UE / AELS sono equiparati ai lavoratori svizzeri.
Nel caso di Stati terzi si applicano limitazioni d’accesso e priorità agli svizzeri. Il soggiorno di persone straniere richiedenti l’asilo si determina in base alle disposizioni della legge sull’asilo.
La decisione relativa al soggiorno e al domicilio di stranieri compete ai cantoni. La Confederazione dispone tuttavia di diritto di veto. Le autorità di migrazione cantonali sono competenti per il controllo degli stranieri. Gli stranieri devono inoltre dichiarare la loro presenza entro otto giorni presso il controllo degli abitanti del comune di domicilio.
Nel quadro di progetti di stabilirsi in Svizzera si consiglia, se possibile, di raggruppare e discutere anticipatamente le diverse richieste nell’interesse di «soluzioni a pacchetto». È possibile ottenere informazioni sulla procedura da seguire e sulle scadenze presso gli uffici cantonali di promozione economica.
La richiesta di permesso di soggiorno deve essere effettuata dal datore di lavoro in Svizzera presso l’autorità cantonale competente in materia di migrazione.
Dall’entrata in vigore degli accordi bilaterali (accordo bilaterale concernente la libera circolazione delle persone e revisione della convenzione istitutiva dell’AELS), per i cittadini dell’UE / AELS si applicano disposizioni diverse da quelle che valgono per le persone di altri Stati. I cittadini dei Paesi dell’UE / AELS sono equiparati ai lavoratori svizzeri.
Nel caso di Stati terzi si applicano limitazioni d’accesso e priorità agli svizzeri. Il soggiorno di persone straniere richiedenti l’asilo si determina in base alle disposizioni della legge sull’asilo.
La decisione relativa al soggiorno e al domicilio di stranieri compete ai cantoni. La Confederazione dispone tuttavia di diritto di veto. Le autorità di migrazione cantonali sono competenti per il controllo degli stranieri. Gli stranieri devono inoltre dichiarare la loro presenza entro otto giorni presso il controllo degli abitanti del comune di domicilio.
Nel quadro di progetti di stabilirsi in Svizzera si consiglia, se possibile, di raggruppare e discutere anticipatamente le diverse richieste nell’interesse di «soluzioni a pacchetto». È possibile ottenere informazioni sulla procedura da seguire e sulle scadenze presso gli uffici cantonali di promozione economica.









