Imposta preventiva
L’imposta preventiva è un’imposta riscossa alla fonte da parte della Confederazione sull’ammontare lordo dei dividendi di società svizzere, sul reddito di obbligazioni e di strumenti di debito equiparabili di emittenti svizzeri nonché su alcune distribuzioni
di fondi d’investimento svizzeri e su interessi di depositi presso istituti di credito svizzeri. Sono soggette all’imposta preventiva anche le vincite alle lotterie e le prestazioni assicurative.
In generale è obbligo del debitore trattenere l’importo dovuto, a prescindere dall’effettivo diritto di rimborso totale o parziale spettante al beneficiario. Il rimborso è possibile soltanto a patto che gli utili percepiti vengano adeguatamente indicati nella dichiarazione d’imposta, e ciò per evitare l’evasione fiscale. Alle persone giuridiche con sede in Svizzera l’imposta preventiva è restituita tramite versamento, mentre alle persone fisiche è computata al totale delle tasse dovute, attraverso la procedura d’imposizione ordinaria.
Per i contribuenti non domiciliati in Svizzera l’imposta preventiva rappresenta un onere fiscale definitivo. Tuttavia, è possibile concedere un rimborso totale o parziale in virtù di una convenzione di doppia imposizione o di un accordo bilaterale tra la Svizzera e lo
Stato di domicilio del beneficiario. Bisogna inoltre sottolineare che, per alcune distribuzioni di dividendi, è possibile applicare una procedura di notifica che sostituisce
l’imposta preventiva e la procedura di rimborso.












