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Diritto del lavoro

Il diritto del lavoro svizzero sancisce i diritti e gli obblighi dei lavoratori e dei datori di lavoro. Contiene una normativa notevolmente più snella rispetto a quella degli Stati dell’UE ed è articolato in varie leggi. Le principali sono: il Codice delle obbligazioni (contratto individuale di lavoro, contratto collettivo di lavoro, contratto normale di lavoro), la Legge sul lavoro (protezione generale della salute dei lavoratori, durata del lavoro e del riposo, giovani lavoratori, donne incinte e madri che allattano) e la Legge sull’assicurazione contro gli infortuni (sicurezza sul lavoro).

Deregolamentazione del mercato del lavoro, 2010
Attività imprenditoriale fortemente ostacolata = 1, 
Attività imprenditoriale assolutamente non ostacolata = 10

Fonte: IMD World Competitiveness Yearbook 2010

Se le disposizioni giuridiche hanno un carattere vincolante, prevalgono sugli eventuali regolamenti collettivi (convenzioni collettive o contratti collettivi di lavoro). In questi casi, nei contratti di lavoro, sia collettivi che individuali, non è consentito concludere accordi divergenti, in particolare se lesivi degli interessi del lavoratore. Qualora le disposizioni giuridiche invece non abbiano un carattere vincolante, sono gli accordi pattuiti tra le parti ad avere la precedenza. Alcune prescrizioni di legge in materia di diritto del lavoro possono essere modificate da un contratto collettivo, mai comunque da un contratto individuale.

I salari/Gli stipendi vengono negoziati direttamente tra il datore di lavoro e il dipendente o concordati nel quadro di contratti collettivi di lavoro (CCL). Anche in questo ambito il legislatore ha preferito rinunciare a una rigida regolamentazione in nome di un ordinamento economico liberale, lasciando intenzionalmente un margine di manovra per le trattative dirette tra i partner sociali.
 
Ultimo aggiornamento il: 14.07.2011
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