Prescrizioni e responsabilità relative ai prodotti
Per ragioni di sicurezza e di sanità, di protezione dell’ambiente e dei consumatori e di rispetto delle norme nazionali ed internazionali, in Svizzera, i medicinali, i cosmetici, i detersivi, gli apparecchi elettrici ed elettronici, gli strumenti di misura e di peso, gli impianti di riscaldamento, i recipienti a pressione e i ciclomotori sono sottoposti a regole particolari d’importazione e di vendita.
Il legislatore decide, in base al potenziale di pericolosità dei prodotti, quali procedimenti di valutazione della conformità trovano applicazione e vanno dall'autocontrollo, ad es. per le macchine tramite una valutazione da parte di organismi di valutazione della conformità riconosciute dalle autorità, ad. es. per le apparecchiatura a pressione, all'autorizzazione statale, ad es. per i medicinali.
La maggior parte degli Stati oggi ha un vasto numero di prescrizioni tecniche. È difficile trovare un prodotto presente sul mercato che non ne sia compreso. In Svizzera queste prescrizioni a livello federale sono contenute in oltre 30 leggi e oltre 160 ordinanze. Inoltre sono in vigore (ancora) singole regolamentazioni tecniche cantonali.
Gli accordi sul mutuo riconoscimento della valutazione della conformità (in inglese: Mutual Recognition Agreements – MRA) sono uno strumento importante sotto il profilo politico-commerciale, riconosciuto anche nell'ambito OMC, al fine di eliminare gli ostacoli al commercio in un ambito regolamentato dallo Stato. Se le prescrizioni relative ai prodotti dei due Stati si equivalgono, è sufficiente una valutazione della conformità svolta nel Paese di esportazione, secondo le prescrizioni valide in tale Paese, anche per commercializzare il prodotto in questione nell'altra parte contraente. L'MRA più importante sotto il profilo politico-economico è quello dell'Unione Europea (parola chiave marchio CE, Conformité Européene).
Il diritto svizzero, in materia di responsabilità di fatto dei prodotti, corrisponde in larga misura alle regole in vigore nell’UE. Il produttore risponde dei danni causati da un prodotto difettoso. In Svizzera, questa responsabilità si applica a tutti i prodotti commercializzati dal 1994. I requisiti in materia di sicurezza e di sanità che devono soddisfare gli apparecchi tecnici sono menzionati nell’ordinanza. Per quanto concerne le norme tecniche, la Svizzera ha ripreso in gran parte le regole dell’UE, in modo che l’esportazione verso l’UE non incontri più barriere commerciali rilevanti.
I seguenti paragrafi affrontano le prescrizioni di alcune importanti categorie di prodotti. A causa del vasto numero di leggi e ordinanze, di caso in caso si rendono necessari chiarimenti dettagliati.












